La Corte di Cassazione, con la sentenza n.634 del 18/1/2012, ha chiarito che la donazione è soggetta a tassazione anche in assenza di regolare atto scritto.
"..In particolare, come già affermato dal Collegio in precedenti sentenze, “Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'art. 782 cod. civ., per l'atto di donazione e la sua accettazione”.
Pertanto, anche nel caso in cui l’atto di liberalità avvenga tra consanguinei e la donazione abbia a oggetto denaro e/o beni mobili e avvenga in assenza di atto pubblico (sia per la donazione che per la relativa accettazione), la dazione deve essere assoggettata a tassazione (Cassazione 22118/2010, 2698/2002 e 7340/2011)..."
V.D'Agostino

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