L'agenzia delle entrate, attraverso provvedimento del direttore, fornisce chiarimenti anche per chi, non potendo rientrare nel nuovo regime fiscale di vantaggio, entrerà in una specie di limbo che si chiamerà regime fiscale agevolato. Naturalmente dovrà possedere tutti i requisiti che prima erano richiesti ai contribuenti minimi o a coloro che rientravano nelle nuove iniziative produttive.
Caratteristiche di tale regime sono:
- la determinazione del reddito avviene con criteri ordinari;
- è possibile l'opzione per il regime ordinario, l'opzione vale almento tre esercizi;
- chi aderisce a tale regime non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili;
- non obbligo della tenuta del libro beni ammortizzabili;
- non si è obbligati ai versamenti periodici dell'IVA, ma al solo versamento annuale;
- esclusione dall'obbligo di acconto IVA;
- esclusione dagli obblighi e dai versamenti IRAP;
- obbligo di conservazione dei documenti;
- obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- obbligo di comunicazione annuale dati IVA, se il volume d'affari è uguale o superiore ad €25.822,84;
- obbligo annuale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
- obbligo di versamento acconti e saldo IRPEF;
- obblighi relativi ai sostituti d'imposta;
- obbligo di inviare la comunicazione dati rilevanti ai fini IVA;
- si è soggetti agli studi di settore
Scarica 2011 12 22 provv+regime+agevolato ex minimi nip
Vladimiro D'Agostino

E' ridicola la pretesa di far rientrare negli studi di settore i contribuenti che, per scelta ovvia, hanno percepito redditi inferiori a 30 mila euro. Da dove potrà mai emergere una congruità con simili redditi??
Da parte mia, ad ogni dichiarazione dei redditi, sarò costretto a dichiarare lo stato di difficoltà economica.
Riccardo
Scritto da: Riccardo | 29 dicembre 2011 a 21:39
Purtroppo tale provvedimento appare inutile e dannoso. Il regime dei minimi aveva contribuito a riportare nella "legalità" un gran numero di contribuenti.
Ma tant'è..
V.D'Agostino
Scritto da: Vladimiro | 30 dicembre 2011 a 16:27