L'agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore, fornisce finalmente(in grave ritardo), i chiarimenti necessari ai contribuenti che debbono avviare una nuova attività o che l'avevano già attivata utilizzando il regime dei minimi o quello delle nuovo iniziative produttive.
Il provvedimento contiene vari chiarimenti:
- la condizione che l'attività non deve costituire prosecuzione di attività svolta come lavoratore dipendente non vale se si prova che il lavoro si è perso non per causa propria;
- chi ha avviato l'attività come minimo o NIP successivamente al 31/12/2007 puo' accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per i periodi residui del quinquennio ovvero non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età;
- relativamente al limite per l'acquisto di beni strumentali si fa riferimento a tutte le precedenti attività eventualmente esercitate;
- il nuovo regime fiscale di vantaggio si applica per cinque esercizi. Chi non ha ancora compiuto 35 anni non ha bisogno di esercitare alcuna opzione;
- non basta l'apertura della partita IVA, si intende che l'attività è avviata quando concretamente si compiono le operazioni;
- chi rinuncia al nuovo regime o ne viene escluso non potrà più aderirvi;
- i soggetti in possesso dei requisiti per il nuovo regime possono optare per il regime ordinario o per il nuovo regime contabile agevolato;
- l'imposta sostitutiva per i soggetti aderenti è pari al 5%;
- su ricavi e sui compensi non si applica la ritenuta d'acconto, tale esclusione deve essere però comunicata ai soggetti paganti. Converrà quindi mettere un'apposita formula sulle fatture(ndr).
- gli aderenti al regime di vantaggio sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
Il provvedimento poi contiene ulteriori chiarimenti più specifici.
Sarebbe stato opportuno che il provvedimento invece di citare le leggi avesse nuovamente chiarito tutti gli aspetti.
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Vladimiro D'Agostino

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