La commissione tributaria regionale della Lombardia, sez.28, con l'ordinanza n.30, del 21/12/2011, ha rimesso alla consulta la questione relativa alla deduzione forfetaria del 10% dell'IRAP pagata, in quanto violerebbe i principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di tutela del lavoro.
In pratica vengono posti in dubbio tutti i principi contestati da anni e intrinsechi dell'IRAP:
- mancanza di uguaglianza, in quanto le imprese con più costo del lavoro(e costi finanziari) sono maggiormente gravate da IRAP;
- capacità contributiva, in quanto viene tassato(per effetto dell'indeducibilità IRAP) un reddito effettivamente inesistente;
- tutela del lavoro, in quanto le aziende, per effetto della tassazione IRAP, sono disincentivate ad assumere personale.
V.D'Agostino

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