Dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità 183/2011, dovrebbero decadere i collegi sindacali delle Srl. Infatti, in base alla nuova normativa, dal 1/1/2012 nelle Srl dovrebbe essere in carica un collegio monocratico, non più organo collegiale.
A questo punto, decadendo i vecchi collegi sindacali, le società dovranno eleggere il nuovo controllore monocratico, sindaco unico.
L'articolo 2477 è stato modificato. E' stata introdotta la previsione della nomina(facoltativa) di un sindaco unico; nomina obbligatoria nei casi in cui la società già aveva l'obbligo di dotarsi del collegio sindacale, e cioè:
- (comma 2)capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le Spa;
- (comma 3) «se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art.2435-bis» (limiti stabiliti per il bilancio in forma abbreviata). La Srl è quind tenuta a dotarsi di un organo di controllo interno che deve consistere almeno in un sindaco unico.
Il comma 4 dell'articolo 2477 stabilisce: «Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni». Quindi, nelle Srl obbligate a dotarsi dell'organo di controllo interno, se l'ammontare dei ricavi o quello del patrimonio netto è inferiore a un milione, le società possono – se previsto dallo statuto – affidare la funzione di controllo interno a un sindaco unico; mentre se le soglie vengano oltrepassate devono obbligatoriamente nominare il collegio sindacale.
Si aspettano maggiori chiarimenti.
V.D'Agostino
Ultimi commenti