La Corte di Cassazione, con la sentenza n.10578 del 13/05/2011, ha ribadito nuovamente che l'attività di prostituzione, esercitata abitualmente e autonomamente, è sottoposta a tassazione e soggetta ad IVA.
La suprema Corte in questo caso, ha ribaltato le sentenze della Commissione tributaria provinciale e di quella regionale.
Il principio affermato dalla Cassazione era già stato affermato dalla Corte di Giustizia europera con la sentenza n.268 del 20/11/2010.
V. D'Agostino

Io trovo assurdo che si pensi di imporre l'IVA in una situazione dove se una professionista andasse a chiedere di aprire la partita IVA per questo lavoro non gliela darebbero.
Se gliela aprissero potrebbero essere accusati di favoreggiamento della prostituziome! O sbaglio?
Scritto da: pia | 21 settembre 2011 a 15:13