L'agenzia delle entrate, con la circolare n.38/e, del 1/08/2011, fornisce chiarimenti in merito ad alcune questioni relative alle ONLUS.
- In merito all'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi l'agenzia, al fine di evitare l'effetto cane che si morde la coda, ha chiarito che: "..le organizzazioni di volontariato possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti l’avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l’accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni."
- In merito alla questione se le società commerciali e gli enti pubblici possano costituire o partecipare ad una ONLUS l'agenzia, visti gli sviluppi degli ultimi anni, chiarisce che: "..inducono ad adottare, alla luce delle diverse formule organizzative e delle mutate esigenze gestionali che hanno interessato negli ultimi tempi il terzo settore, un diverso orientamento interpretativo in base al quale gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire (o partecipare ad) ONLUS, ancorché nella compagine sociale i soggetti di cui all’art. 10, comma 10, del D.lgs. 460/97 (cd. enti esclusi) siano numericamente prevalenti o assumano un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione dell’ente ONLUS..."
- discorso inverso invece per le ONG: "..Ne consegue che è preclusa agli enti pubblici e alle società commerciali la possibilità di partecipare in qualunque modo alle Organizzazioni Non Governative di cui alla legge n. 49 del 1997..."
- la circolare poi approfondisce la possibilità o meno per un trust di avere il riconoscimento di ONLUS.
- si chiarisce poi la possibilità per una ONLUS di detenere partecipazioni in un'impresa sociale: "..Il carattere non lucrativo dell’impresa sociale, unitamente all’obbligo, per la stessa, di svolgere l’attività in particolari settori di rilevanza sociale o al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, inducono a ritenere ammissibile, da parte di una ONLUS, la detenzione di partecipazioni in una
organizzazione che abbia assunto la qualifica di impresa sociale..."
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