L'agenzia delle entrate, con la risoluzione 410/e del 30/10/2008, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di detrazione delle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici.
L'agenzia chiarisce che:
L’art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, ha introdotto, all’art. 15 del Tuir (già art. 13-bis), il comma 1-bis) per effetto del quale è riconosciuto, ai fini dell’Irpef, il diritto alla detrazione d’imposta del 19
per cento “per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 ed euro 103.291,38 effettuate mediante versamento bancario o postale”.
In relazione ai partiti e movimenti politici oggetto della previsione normativa sopra citata, la scrivente ha chiarito, con risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, che al fine di poter fruire della detrazione l’imposta di cui all’art. 15, comma 1-bis, del Tuir, le erogazioni liberali devono riguardare partiti o movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui sono effettuate le erogazioni abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Il significato della risposta dell'agenzia è che per il 2008 sono ancora deducibili le somme erogate a partiti che sino alla scorsa legislatura avevano rappresentanti in parlamento. Siccome nella legislatura attuale molti partiti non hanno rappresentanti in parlamento, per effetto della legge elettorale, i contribuenti non avranno più diritto(dal 2009) alla detrazione d'imposta per le erogazioni effettuate a favore di quei partiti. Tutto ciò nonostante tali partiti abbiano rappresentanti nelle istituzioni locali, regionali ed europee.
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