La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. N.909/05/09 del 23/10/2009), la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.
Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).
Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare.
L’Agente della riscossione ritiene che il potere della notifica diretta per posta deriva dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il Collegio giudicante – come del resto anche il contribuente – ha ritenuto invece che tale norma debba essere interpretata analizzando l’intero contesto normativo in cui essa si trova (in parole povere, si è ritenuto che debba leggersi tutto l’articolo 26 per comprendere bene la questione e non solamente il comma 2).
Sostengono i Giudici di Lecce, infatti, che il comma 1 dell’art. 26 elenca, individuandoli in maniera tassativa, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:
a)gli ufficiali della riscossione;
b)i messi comunali;
c)gli agenti della polizia municipale;
d)altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.
Alla luce di quanto detto, quindi, solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo “direttamente”, a mezzo di propri dipendenti.
Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, dunque, tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati.
Inutile dire che tale interpretazione della norma, se confermata da ulteriore giurisprudenza, potrebbe portare ad effetti sorprendenti per i contribuenti “morosi”, in quanto non solo avrebbero la possibilità di contestare vecchie cartelle pervenute per posta ma, trattandosi di notifiche “giuridicamente inesistenti”, e come se le somme non fossero mai state richieste, con tutte le conseguenze derivanti da una eventuale prescrizione di vecchi crediti vantati dal Concessionario.
Avv. Matteo Sances
Avvocato in Lecce e Milano. Fondatore dello Studio Legale Tributario Sances. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e contenzioso tributario. Scrive per alcuni giornali, tra cui ItaliaOggi, affrontando in particolar modo problematiche di tipo processuale e fiscale. Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Difensori Tributari e consulente, per il settore tributario e della riscossione, dell'Associazione Consumatori Europei.
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